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L’azienda che vende prodotti alimentari ad acquirenti rivenditori all’estero deve prestare attenzione alla negoziazione degli accordi contrattuali, alla conformità dei prodotti alle normative vigenti nel Paese di destinazione e alle procedure necessarie all’importazione.

A seconda della natura dei prodotti, vigono nell’Unione europea - come in gran parte dei Paesi terzi - norme a tutela della sicurezza, dell’igiene e del diritto all’informazione alimentare a cui le parti non possono contrattualmente derogare.

Le esportazioni verso Paesi extra-UE sono spesso soggette alimitazioni (come nel caso delle carni o prodotti a base di carne), adautorizzazioni del Paese importatore, a procedure doganali complesse ed alla presentazione di certificati di esportazione,certificati sanitari e di analisi (informazioni sul sito del Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it/).

L’esportatore può tutelarsi  negoziando con attenzione i termini del contratto (anche tramite l’uso di condizioni generali di vendita che prevedano altresì la legge applicabile e la modalità di risoluzione di eventuali controversie).

Convenzione di Vienna

Il contratto di vendita sarà in ogni caso disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), ogniqualvolta sia applicabile la legge italiana ed ogniqualvolta l’acquirente abbia sede in uno dei 78 Stati aderenti, sempre che l’applicazione della Convenzione non sia stata espressamente esclusa.

Secondo detta Convenzione, il venditore deve consegnare all’acquirente beni della quantità, qualità e tipo richiesti dal contratto e disposti o imballati nel modo concordato (art. 35.1 CISG); ciò assume particolare importanza per i prodotti alimentari.

In assenza di specifiche pattuizioni, la Convenzione stabilisce alcuni criteri per la valutazione della conformità o meno al pattuito dei prodotti venduti. Non sono conformi, ad esempio, i prodotti non “idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto (…); (art. 35.2 CISG (b)”.

In base a tale previsione, in passato, è stato discusso se l’acquirente possa fare legittimamente affidamento sulla conoscenza da parte del venditore (informato della rivendita dei prodotti in un determinato Paese) delle normative specifiche applicabili nel Paese di destinazione ai prodotti oggetto della vendita. In alcuni casi i giudici nazionali hanno concluso che l’acquirente non possa farvi in realtà affidamento, a meno che non abbia reso noti al venditore i requisiti previsti dalla normativa locale applicabile (in tal senso, ad esempio, Oberlandesgericht Frankfurt 20 April 1994, Caso New Zealand mussels).

Trattandosi comunque di un aspetto particolarmente delicato, è consigliabile all’esportatore prevedere nel contratto unalimitazione del proprio obbligo di garanzia, e dunque della relativa responsabilità del venditore, limitando espressamente la responsabilità all’obbligo di consegnare un prodotto conforme alle normative vigenti nel proprio Paese (nel nostro caso, le normative vigenti in Italia), prevedendo espressamente a carico dell’acquirente l’onere di verificare la conformità dei prodotti alimentari compravenduti alle normative del Paese di destinazione e di fornire all’esportatore informazioni in merito:

  • all’eventuale adeguamento dei prodotti e relativi imballaggi ai fini della rivendita nel Paese di destinazione
  • alle eventuali procedure necessarie all’importazione in tale Paese.

A seconda della natura dei prodotti, vigono nell’Unione europea - come in gran parte dei Paesi terzi - norme a tutela della sicurezza, dell’igiene e del diritto all’informazione alimentare a cui le parti non possono contrattualmente derogare.

Le esportazioni verso Paesi extra-UE sono spesso soggette alimitazioni (come nel caso delle carni o prodotti a base di carne), adautorizzazioni del Paese importatore, a procedure doganali complesse ed alla presentazione di certificati di esportazione,certificati sanitari e di analisi (informazioni sul sito del Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it/).

L’esportatore può tutelarsi  negoziando con attenzione i termini del contratto (anche tramite l’uso di condizioni generali di vendita che prevedano altresì la legge applicabile e la modalità di risoluzione di eventuali controversie).

Convenzione di Vienna

Il contratto di vendita sarà in ogni caso disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), ogniqualvolta sia applicabile la legge italiana ed ogniqualvolta l’acquirente abbia sede in uno dei 78 Stati aderenti, sempre che l’applicazione della Convenzione non sia stata espressamente esclusa.

Secondo detta Convenzione, il venditore deve consegnare all’acquirente beni della quantità, qualità e tipo richiesti dal contratto e disposti o imballati nel modo concordato (art. 35.1 CISG); ciò assume particolare importanza per i prodotti alimentari.

In assenza di specifiche pattuizioni, la Convenzione stabilisce alcuni criteri per la valutazione della conformità o meno al pattuito dei prodotti venduti. Non sono conformi, ad esempio, i prodotti non “idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto (…); (art. 35.2 CISG (b)”.

In base a tale previsione, in passato, è stato discusso se l’acquirente possa fare legittimamente affidamento sulla conoscenza da parte del venditore (informato della rivendita dei prodotti in un determinato Paese) delle normative specifiche applicabili nel Paese di destinazione ai prodotti oggetto della vendita. In alcuni casi i giudici nazionali hanno concluso che l’acquirente non possa farvi in realtà affidamento, a meno che non abbia reso noti al venditore i requisiti previsti dalla normativa locale applicabile (in tal senso, ad esempio, Oberlandesgericht Frankfurt 20 April 1994, Caso New Zealand mussels).

Trattandosi comunque di un aspetto particolarmente delicato, è consigliabile all’esportatore prevedere nel contratto unalimitazione del proprio obbligo di garanzia, e dunque della relativa responsabilità del venditore, limitando espressamente la responsabilità all’obbligo di consegnare un prodotto conforme alle normative vigenti nel proprio Paese (nel nostro caso, le normative vigenti in Italia), prevedendo espressamente a carico dell’acquirente l’onere di verificare la conformità dei prodotti alimentari compravenduti alle normative del Paese di destinazione e di fornire all’esportatore informazioni in merito:

  • all’eventuale adeguamento dei prodotti e relativi imballaggi ai fini della rivendita nel Paese di destinazione
  • alle eventuali procedure necessarie all’importazione in tale Paese.

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